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CELANO, SINDACO SANTILLI: LE MISURE CAUTELARI E COERCITIVE NON POTEVANO ESSERE APPLICATE

La Cassazione smonta totalmente le ordinanze

Maria Paola Zaurrini di Maria Paola Zaurrini
12 Agosto 2021
in Cronaca, Giudiziaria, Prima Pagina
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CELANO – Era datata 6 febbraio 2020 l’ordinanza di arresti emessa dal Gip Maria Proia, del Tribunale di Avezzano, nei confronti di Settimio Santilli, Filippo Piccone e altri tra professionisti, amministratori e dipendenti comunali. Sono stati attuati il 22 febbraio 2021, più di un anno dopo. Lo strano caso delle date era balzato sin dall’inizio agli occhi dei più attenti. In verità, alcuni dipendenti comunali, furono sottoposti a misura ben tre mesi dopo i fatti accaduti.

Le motivazioni addotte a riguardo, all’epoca, sarebbero riconducibili alla reiterazione del reato ed inquinamento delle prove a causa dei ruoli ricoperti dai vari indagati, ma la Cassazione dice: “Valutazione prognostica, quella testé indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà cognitive del giudice”.

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Il Sindaco Settimio Santilli agli arresti domiciliari, il vice sindaco Filippo Piccone (dimessosi) in carcere a Vasto, ottennero dopo 20 giorni la sostituzione degli arresti con il divieto di dimora a Celano.

Sono state rese note le motivazioni della Corte Suprema di Cassazione che, il 2 luglio, ha smontato ed annullato senza rinvio, accogliendo il ricorso dei legali Antonio Milo del foro di Avezzano e Michele Lioi del foro di Roma, l’ordinanza del Gip del Tribunale di Avezzano che aveva disposto gli arresti, così come quella del Tribunale del Riesame, che aveva disposto il divieto di dimora.

Le misure non potevano essere applicate per evidenti e gravi carenze nelle ordinanze del Gip e del Tribunale del Riesame: le ipotesi di reato mancano di concretezza (sono state fornite  argomentazioni generiche) e manca l’attualità (i fatti sarebbero accaduti tra il 2017 e il 2018, gli arresti, lo ricordiamo, nel 2021).

Nel caso specifico di Santilli “deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, che questa Suprema Corte  ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta – fondata cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita”.

Falsità ideologica, turbativa d’asta e turbata libertà della procedura sono state censurate, in quanto il Sindaco si era attivato, attraverso atti di autotutela, per annullare alcune gare pubbliche, dalle intercettazioni in atti non emerge, tuttavia, quale sia stato il ruolo del Santilli, né sono stati individuati “in relazione alla susseguente fase temporale, la presenza di atti o comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni all’interno degli organi amministrativi comunali che potrebbero, in tesi, risultarne direttamente investiti.
Analoghi rilievi devono svolgersi riguardo al profilo attinente all’omessa individuazione di adeguati criteri di scelta della misura, sì come genericamente incentrati sull’enunciazione di non meglio precisate condotte di favoritismo poste in essere nei confronti di imprenditori“.

In conclusione i giudici, sull’ordinanza del Sindaco Santilli così si esprimono: “La scelta della misura coercitiva del divieto di dimora è stata pertanto ritenuta maggiormente adeguata, rispetto a quella degli arresti domiciliari, muovendo dall’erroneo presupposto della permanenza di esigenze cautelari il cui fondamento giustificativo non era più assistito dai necessari requisiti della concretezza ed attualità. Dalle considerazioni or ora esposte discende, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la conseguente declaratoria di cessazione della misura cautelare in atto”, censurando, altresì, le decisioni del Tribunale di Avezzano prima e quelle del Tribunale del Riesame, dopo.

Maria Paola Zaurrini

Maria Paola Zaurrini

Giornalista, Vice Direttore

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