• Pubblicità
  • Contatti
mercoledì, 9 Settembre 2026
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Marsica-Web | il giornale online
Pubblicità
ANNUNCIO PUBBLICITARIO
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
    • Regione Abruzzo
  • Salute
  • Sport
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Politica
    • Regione Abruzzo
  • Salute
  • Sport
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Marsica-Web | il giornale online
HomeCronaca

AVEZZANO, CONDANNATA BANCA POPOLARE DI BARI (GIA’ BANCA TERCAS SPA) ALLA RIPETIZIONE DI €60.000,00 PER CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE ILLEGITTIMA E PER INTERESSI INDETERMINATI E ANATOCISTICI

DICHIARATE NULLE LE FIDEIUSSIONI E L’IPOTECA PRESTATE DAI GARANTI. RIGETTATO L’INTERVENTO IN CAUSA DI AMCO SPA CESSIONARIA DEL CREDITO

RedazionediRedazione
11 Luglio 2025
inCronaca,Giudiziaria
AA
toghe tribunale faldoni ftg
Condividi su FacebookCondividi su TwitterCondividi su WhatsAppCondividi su Telegram

Altra storica sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano in un processo promosso dagli avvocati Roberto e Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano per un imprenditore locale e i di lui garanti fideiubenti e ipotecario, avente ad oggetto accertamento negativo del credito su tre rapporti intercorsi con BPB già Banca Tercas spa, con intervento in corso del processo di AMCO spa cui nel contempo il credito sarebbe stato ceduto con la procedura cd. “in blocco” regolamentata dall’art.58 TUB. 

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra Contestabile, in accoglimento delle domande proposte dagli avvocati Di Salvatore, ha accertato, a mezzo CTU sollecitate dagli attori, una somma notevolmente inferiore a quella pretesa dalla banca per oltre € 160.000,00 quale residuo credito, previa ripetizione in compensazione di circa € 60,000,00 quali indebiti praticati in un c/c aperto, in un mutuo chirografario estinto anticipatamente dalla cliente e nello stesso mutuo ipotecario risolto dalla banca,  disponendone il rimborso con rate mensili senza interessi e oneri di sorta secondo il piano di ammortamento originariamente predisposto in occasione della concessione del predetto mutuo ipotecario, in luogo del rimborso immediato in unica soluzione della maggior somma pretesa dalla banca mutuante.

Leggi anche

RINTRACCIATO IN POLONIA E ARRESTATO IN ITALIA SU MANDATO DI ARRESTO EUROPEO APPARTENENTE ALL’ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SMANTELLATA DALLA SQUADRA MOBILE E DALLA SISCO DI L’AQUILA

SCOMPARSO L’EX SINDACO DI AVEZZANO DANIELE SANSONE, DI PANGRAZIO: “UN UOMO CHE TANTO HA DATO ALLA SUA CITTÀ”, FU SINDACO DI AVEZZANO DAL 1976 AL 1981

Il Tribunale altresì, ha dichiarato la carenza della legittimazione ad agire e della titolarità del credito preteso dall’intervenuta cessionaria AMCO spa, posto che pur avendone l’onere, non ha fornito idonea documentazione intesa a provare con assoluta certezza, sia la cessione in sé che l’inclusione del credito assertivamente ceduto tra quelli inseriti nella pubblicazione in G.U. prevista dall’art.58 TUB, non ritenendo sufficiente la sola  produzione dell’avviso in G.U.. 

Tantomeno, ha sentenziato ancora il Tribunale, l’intervenuta cessionaria AMCO ha comprovato l’iscrizione della presunta cessione nel Registro delle Imprese e l’invio dell’informativa ai debitori ceduti, principale e fideiubente, sottolineando che tali obblighi pubblicitari, unitamente alla pubblicazione in G.U., sono prescritti cumulativamente dall’art. 58 Tub e dalla Delibera CICR n.117/2011 in attuazione dell’art.125 septies Tub, laddove è appunto stabilito che i debitori ceduti avente la veste di consumatori, come nella specie, devono essere informati della cessione del credito a mezzo di comunicazione individuale, a pena di inefficacia della cessione nel loro confronti.   

Inoltre, il Tribunale, in accoglimento delle ulteriori doglianze eccepite dagli avv.ti Di Salvatore,  ha dichiarato nulle le fideiussioni prestate in favore della garantita in quanto contenenti clausole vessatorie in violazione della legge cd. anti trust n.270/1990 e comunque la decadenza della banca ad agire nei confronti dei fideiubenti per il trascorrere infruttuosamente i termini di sei mesi previsti dall’art.1957 C.C.; così come ha ritenuto illegittima l’ipoteca gravante su un immobile per eccesso di valore attribuito dalla medesima banca mutuante.

Per questi motivi  il Tribunale, assorbita e disattesa ogni ulteriore domanda e eccezione, ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio da parte della cessionaria il credito AMCO spa e per l’effetto ha condannato, in solido tra loro, la convenuta Banca Popolare di Bari ex Banca Tercas spa e l’intervenuta Amco, alla refusione delle spese di lite in favore della società e garanti attori per complessivi euro 14.103,00, oltre accessori di legge, nonché all’integrale pagamento delle spese delle due CTU disposte nel corso del processo.  

“La sentenza si inserisce in quell’orientamento giurisprudenziale che tutela i diritti dei piccoli imprenditori e dei privati consumatori contro pratiche bancarie scorrette, hanno commentato gli avvocati Cesidio e Roberto Di Salvatore e costituisce un ulteriore significativo precedente in materia di nullità di clausole contrattuali, cessione crediti, concessione di garanzie personali/ reali e restituzione dell’indebito”.

Redazione

Redazione

La redazione di MarsicaWeb mette l’informazione libera al primo posto, senza alcun compromesso.

Leggi anche

AVEZZANO. OPERAZIONE ANTIDROGA IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO UN MAROCCHINO

ARRESTATO AD AVEZZANO UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO DESTINATARIO DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE

17 Agosto 2026
LADRI PRONTI A COLPIRE, FERMATI DALLA POLIZIA SULL’AUTOSTRADA A24 DOPO UN ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO

LADRI PRONTI A COLPIRE, FERMATI DALLA POLIZIA SULL’AUTOSTRADA A24 DOPO UN ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO

17 Agosto 2026
Articolo successivo
TRAPIANTI: 29 NEGLI ULTIMI 2 MESI FORTE IMPULSO ALL’ATTIVITÀ DEL CENTRO REGIONALE ABRUZZO-MOLISE DELL’OSPEDALE SAN SALVATORE

NEUROCHIRURGIA: RECUPERA LA VISTA DOPO L’ASPORTAZIONE DI UN TUMORE COMPIUTA SENZA TAGLI

ANNUNCIO PUBBLICITARIO
ANNUNCIO PUBBLICITARIO
  • Pubblicità
  • Normativa fact-checking e deontologia
  • Privacy Policy
  • Contatti
Scrivici: redazione@marsica-web.it

© 2023 Marsica Editoriale Srls | P.Iva 02049450667 |Reg. Tribunale di Avezzano 93/2018 | Direttore Responsabile: Germanico Patrelli

Bentornato!

Accedi al tuo account

Password Dimenticata?

Recuperare la password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Accedi

Add New Playlist

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Salute
  • Sport

© 2023 Marsica Editoriale Srls | P.Iva 02049450667 |Reg. Tribunale di Avezzano 93/2018 | Direttore Responsabile: Germanico Patrelli