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IL BILANCIO È UNA COSA SERIA: LE TOPPE DI GIOVANNONE SON PEGGIO DEL BUCO

RedazionediRedazione
18 Maggio 2026
inPolitica
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foto di gruppo LUCO NUOVA scaled
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Abbiamo convenuto di rispondere punto per punto a quanto rappresentato da Giorgio Giovannone, nell’ottica di quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa primaria, dai principicontabili e dai criteri gestionali finalizzati ad assicurare la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’attività amministrativa posta in essere da un Comune, al fine di poter salvaguardare, tra l’altro, il proficuo uso del pubblico denaro e i dovuti diritti del cittadino utente e contribuente. 

Ci scuserete se non saremo brevi, ma il bilancio di un comune è una cosa! Non si può raccontare il bilancio senza passare dai numeri e dalle normative.  

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Andiamo con ordine: è bene che Giovannone faccia uno sforzo di memoria e ricordi che quanto risultante dalRendiconto di gestione 2025, purtroppo, e spiace constatarlo ed evidenziarlo,non rispetta pienamente i principi di correttezza, attendibilità e veridicitàprevisti dalla normativa in materia di armonizzazione contabile e dai principi gestionali, necessari a garantire una corretta programmazione del denaro pubblico nonchè il buon uso delle risorse nell’ambito dell’attività gestionale. 

Già la corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nella Deliberazione relativa all’esame e alle valutazioni del Rendiconto di gestione 2024 aveva, tra l’altro, evidenziato che : 

in merito alle criticità gestionali :la Sezione alla luce delle esaminate criticità gestionali, ritiene necessario un riallineamento contabile attraverso l’improrogabile adozione di misure correttive da parte dell’Ente, come indicato in parte motiva, relativamente e in via principale ad un’approfondita verifica delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e ad una conseguente adeguata quantificazione del FCDE nonché alla corretta contabilizzazione del FAL, affinché il risultato di amministrazione non appaia sovrastimato, nonché porre in essere azioni volte a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria – anche attraverso l’incremento dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti – e al rafforzamento concreto e tangibile della fase di riscossione delle entrate, in particolare di quella coattiva. 

Quanto sopra entro l’approvazione del prossimo rendiconto relativo all’esercizio 2024, ovvero rendiconto 2025, che, si ricorda deve avvenire entro i termini di legge.

In merito al fondo pluriennale vincolato (FPV):Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è sempre nullo, come per le precedenti annualità, mentre quello di parte capitale è pari a euro 549.480,48 (euro 976.549, nel 2023). 

Si rammenta che la finalità del FPV è quella di garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego, considerata l’impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni. 

in merito ai residui attivi :Questa Sezione esprime perplessità in ordine all’incidenza dei residui attivi sul risultato di amministrazione in quanto, se non correttamente mantenuti in bilancio, potrebbero incidere su una sovrastima del risultato di amministrazione. 

In merito alla Fondo anticipazioni di liquidità (FAL): Con la nota del 25 luglio 2025, il Comune ha affermato quanto segue:” l’importo di euro 1.820.589,53 rappresenta l’importo iniziale dell’anticipazione richiesta nel 2013 e 2015 (…) nel corso degli anni si è provveduto a detrarre le rate già rimborsate al netto della sterilizzazione dall’anticipazione di liquidità, l’importo risultante allo stato è pari a euro 1.023.973,78 (…) ed è stato regolarmente accantonato l’importo nel conto consuntivo 2024”. Anche se l’importo accantonato nel risultato di amministrazione risulta inferiore,si fa presente che, comunque, il Comune ha mantenuto fra i residui passivi l’importo dell’anticipazione di liquidità ancora da restituire: tale operatività non ha comunque determinato un effetto distorsivo sulla quota disponibile del risultato di amministrazione”. 

Questa Sezione ribadisce la necessità di attenersi sin da subito, esclusivamente, al disposto normativo vigente di riferimento, riconciliando i dati con quelli della Cassa depositi e prestiti, effettuando l’integrale accantonamento al FAL in sede di rendiconto pari all’importo del debito residuo al 31.12 dell’anno di riferimento del rendiconto, eliminando il residuo passivo. 

in merito all’ anticipazione di liquidità: Permangono appostamenti al Titolo 7 per gli anni 2022 e 2023 (euro 515.243,48) e permane lo squilibrio tra questi e quelli del Titolo 5 delle uscite. In merito a tale anomalia nulla è stato chiarito nella precedente istruttoria e nella successiva relazione trasmessa dall’Ente, in merito al loro mantenimento. 

Pertanto, si invita il Comune ad effettuare l’eliminazione di tali residui che per la natura dell’entrata non dovrebbero essere presenti o a formulare veritiera ed esaustiva motivazione circa il loro mantenimento. 

Inoltre, come detto, permangono residui attivi al Titolo 7 per euro 515.243,48, risalenti alle annualità 2022-2023 a cui l’Ente non ha fornito spiegazioni in merito al loro mantenimento. Infine il ricorso all’anticipazione di tesoreria risulta significativa, anche per il periodo più recente. 

Il ripetuto ricorso alle anticipazioni di tesoreria è individuato dall’art. 148 del TUEL fra gli indicatori di squilibrio finanziario e pertanto l’irregolarità appare costituire un fattore di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, di una sana gestione. 

In via generale, si osserva in proposito che l’assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l’emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile. 

Potremmo aggiungere altro, ma arriviamo alle conclusioni della Corte dei conti : 

Questa Sezione ritiene necessaria l’adozione di azioni incisive e di adeguate misure di salvaguardia, che vengano effettuate sin d’ora, a valere sul prossimo rendiconto, quindi relativo al 2025, e da comunicarsi a questa Sezione. 

Pertanto, qualora, il Comune non dovesse adottare misure correttive adeguate rispetto alle criticità evidenziate, la Sezione valuterà l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 148-bis del Tuel. 

In particolare, si richiama l’Ente a provvedere in ordine a quanto di seguito riportato: 

  • eliminazione dei residui attivi vetusti, tenuto conto anche dei termini di prescrizione concostante verifica della quota accantonata come fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • adozione di misure adeguate al fine di rafforzare concretamente la fase di riscossione delleentrate, in particolare di quella coattiva;
  • corretta costituzione di tutti gli accantonamenti prudenziali e degli appostamenti vincolati;
  • esatta valorizzazione e contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità – ai sensi dellanormativa sopra richiamata- e all’esatta determinazione della parte disponibile delrisultato di amministrazione; 
  • ricorso all’anticipazione di tesoreria da riportate entro i limiti dettati dai principi di sanagestione finanziaria, anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell’Ente, conscelte atte a garantire l’incremento dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti; 
  • Oltre le predette misure correttive, l’Ente deve trasmettere tutti gli elementi richiesti dalMagistrato istruttore, in particolare le motivazioni in merito al mantenimento di residuiattivi al Titolo 7 e del residuo passivo relativo alla anticipazione di liquidità. 
  • L’Organo di revisione è tenuto a vigilare sull’ attuazione delle azioni correttive che l’Enteporrà in essere.

Ebbene, gran parte delle prescrizioni della Corte dei Conti non avrebbero trovato riscontro nell’ambito del Rendiconto di gestione 2025. 

Ma proseguiamo, in quanto Giovannone afferma che”:“Le anticipazioni di cassa sono uno strumento di tesoreria disciplinato dall’art. 222 del TUEL. Si usano per gestire le differenti tempistiche tra incassi e pagamenti. I Comuni, sulle opere pubbliche, anticipano per cassa gli importi da pagare ai fornitori ed agli appaltatori, somme che in competenza sono accertate e impegnate e che saranno riscosse alla ultimazione dell’opera, dopo regolare rendicontazione, con incasso delle relative somme 

Questo fisiologico sfasamento si verifica poiché la contabilità finanziaria, prevista per legge, è un sistema fondato sul principio della competenza finanziaria potenziata. “ 

Purtroppo,tale affermazione non è corretta: 

L’anticipazione di liquidità è stata utilizzata in gran parte per pagare spese correnti, quali le spese per il personale, gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi, in mancanza di entrate proprie del Comune non riscosse. 

Lo dicono i numeri :solo una parte dell’anticipazione, utilizzata per euro 3.874.142, è stata utilizzata per il pagamento dei lavori pubblici ( euro 1.346.802, cassa e competenza, Titolo II spese in conto capitale ) 

L’art. 222 stabilisce altresì precisi limiti per quanto concerne l’ammontare delle anticipazioni di liquidità, ebbene, questilimiti sono stati ampiamente superati nel corso della gestione 2025. 

Anche le affermazioni di Giovannone sul FAL purtroppo non sono veritiere e corrette. Il FAL concerne essenzialmente liquidità prestata ai Comuni per poter pagare le proprie spese, in particolare per acquisto, beni, servizi, quindi spese correnti, quando non si riesce a pagare le medesime con le entrate dell’ente, in quanto non adeguatamente riscosse.Tale liquidità va poi rimborsata all’ente erogatore, nel caso in esame la Cassa Depositi e Prestiti, in base a quanto previsto dalla normativa recata dal decreto legge n. 35 del 2013 e dal decreto legge n. 73 del 2021. 

Le risorse, quindi, non possono esser considerate come contributo a fondo perduto.

Ci sono quindi criticità relative alla riscossione delle entrate (in tal caso si tratta della “cassa”), entrate considerate accertate dall’ente come crediti di cui si ha diritto di riscuotere (e qui entra in gioco la “Competenza”). 

Il problema è che, poi, a fronte di queste entrate non riscosse, il Comune effettua a seguire i pagamenti previsti nell’ambito della spesa, utilizzando però le risorse richieste alla Banca Tesoreria. 

Anche in materia di residui, purtroppo, spiace constatarlo, la normativa contabile e i principi gestionali prevedono diversamente da quanto sostenuto da Giovannone.Nel caso in esame, si tratta di un importo già riportato a residuo attivo nel Rendiconto 2024, e non incassato. 

Si tratta poi dello stesso importo riportato di nuovo a residuo attivo nel Rendiconto 2025 e non incassato… 

Quando lo incassiamo questo residuo attivo ? 

I principi contabili armonizzati disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, finalizzati a garantire una migliore correttezza contabile e gestionale, prevedono in casi similari che l’entrata deve essere imputata nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione, nel senso che l’entrata va imputata nell’esercizio nel quale la Cassa depositi e prestiti concede effettivamente il mutuo; il mutuo in entrata poi deve essere controbilanciato dall’intervento in conto capitale in uscita… 

Ebbene, il residuo attivo pari a 220 mila euro andrebbe stralciato dalle scritture del Rendiconto 2025 e imputato nella gestione in cui la Cassa depositi e prestiti concederà effettivamente il mutuo. 

In tal modo, purtroppo, l’avanzo di amministrazione pari a 116 mila euro diverrebbe un disavanzo di amministrazione pari a 114 mila euro. 

Seguendo le indicazioni della Corte, andrebbe altresì stralciato anche il residuo attivo dell’anticipazione di tesoreria, pari a euro 736 mila…arriviamo così ad un disavanzo di amministrazione pari a euro 850 mila euro… 

Ci fermiamo qui…ma sappiamo che tanti residui attivi delle entrate correnti non sono veritieri ed attendibili, da eliminare dai conti di bilancio, in tal modo il disavanzo di amministrazione diverrebbe ancora pù alto. 

Concludiamo dicendo che ci dispiace tanto, enormemente, che il Comune si trovi in tale situazione economica e finanziaria. 

Noi ci siamo messi a studiare i numeri, ad analizzare i conti, nell’ambito della nostra compagine, attenti al tutto, affinché possa essere offerta ai cittadini di Luco una situazione corretta, veritiera e attendibile dei conti del Comune.

Arriveranno poi le valutazioni della Corte dei Conti sul rendiconto 2025, chissà, anche della Cassa depositi e prestiti per il FAL da rimborsare, del Ministero dell’interno… vorremmo tanto sbagliarci ma questa dovrebbe essere la dura realtà dei numeri del nostro amato paese. 

I cittadini non hanno bisogno di esercizi di propaganda, ma di conti veri, scelte responsabili e  rispetto della realtà. Quando si prova a coprire un problema con una narrazione rassicurante, non  si sistema nulla: si peggiora soltanto la situazione. E qui, purtroppo, la toppa non solo non copre il  buco: lo fa vedere ancora meglio. 

Gruppo Luco Nuova

Redazione

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